Le tracce ed i campioni di materiali geologici sono fonti di prova e, come tutte le altre tipologie di evidenze, devono essere repertati da personale specializzato in tecniche forensi e conservati in maniera idonea, rispettando le procedure codificate a livello internazionale.
Il valore delle comparazioni tra campioni di materiali geologici dipende in larga misura dal modo in cui essi sono stati raccolti e conservati, nonché dalle valutazioni preliminari effettuate nella fase di analisi della scena del crimine. Per tale motivo, il repertamento dei materiali geologici richiede una logica sequenza di operazioni che devono essere video o foto documentate in ogni fase.
Metodologie
La raccolta dei reperti può essere svolta con l’applicazione di diverse metodologie che devono rispettare rigide procedure, codificate al livello internazionale. Indipendentemente dal metodo applicato, il repertamento e la conservazione delle fonti di prova deve essere estremamente accurato, evitando possibili contaminazioni ed alterazioni delle tracce e adottando particolari accorgimenti che sono differenti a seconda del materiale da repertare.
Gli esperti di raccolta dei reperti devono sempre indossare dispositivi di protezione individuali e utilizzare strumenti di raccolta monouso per ogni campionamento.
Successivamente al repertamento deve essere assicurata la catena di custodia dei reperti, che è un insieme di procedure finalizzato a garantire che sia l'identificazione sia l'integrità delle fonti di prova siano assicurate durante tutte le fasi di lavorazione, dalla raccolta delle tracce sulla scena del crimine alle analisi di laboratorio, fino alla loro definitiva consegna all'Autorità Giudiziaria. La catena di custodia consiste nel tracciare, con apposita documentazione cartacea, digitale e fotografica, la sigillatura e l'apertura dei plichi contenenti i reperti, le fasi di lavorazione degli stessi, nonché gli operatori coinvolti.
L' idoneo repertamento delle fonti di prova e la loro ottimale conservazione, tramite le suddette procedure, garantiscono la validità probatoria delle informazioni ottenute nelle fasi analitiche.